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Sez. 5, Sentenza n. 12594 del 26/05/2006 (Rv. 590494 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile concesso in "leasing" - Alienazione alla scadenza - Determinazione del valore finale - Trasferimenti effettuati fino al 31 dicembre 1992 - Riferimento al prezzo di riscatto maggiorato dei canoni - Trasferimenti eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 1993 - Riferimento al valore in comune commercio del bene - Nozione - Valore di mercato dell'immobile libero da vincoli - Esclusione - Valutazione dell'incidenza del vincolo derivante dal rapporto di "leasing" - Necessità - Acquisto dell'immobile da parte dello stesso utilizzatore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590494-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene immobile già concesso in locazione finanziaria a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, l'imponibile deve essere determinato in modo differenziato, a seconda che il presupposto d'imposta si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992. Nella prima ipotesi, infatti, l'incremento di valore dev'essere determinato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, assumendo come valore finale il totale dei corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto "prezzo di riscatto", ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di "canone" o di "maxicanone", le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Nel secondo caso, invece, dovendosi fare riferimento al "valore in comune commercio del bene" al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 17, comma settimo, lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore finale non può essere astrattamente determinato mediante comparazione con quello posseduto alla stessa data da immobili del medesimo genere, ma liberi da vincoli, dovendo invece procedersi ad una valutazione caso per caso che tenga conto tanto delle utilità e dei pregi posseduti dal bene, quanto di tutti i fattori (vincoli ed oneri) che concorrono ad impedirne o limitarne il godimento, ivi compreso il vincolo derivante dal contratto di locazione finanziaria, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che ad acquistare l'immobile sia stato lo stesso utilizzatore anzichè un terzo, in quanto, essendo l'imposta finalizzata a colpire l'effettivo incremento patrimoniale conseguito dall'alienante, la determinazione del valore venale deve essere oggettivamente riferita al bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)