Sez. L, Sentenza n. 12119 del 09/08/2002 (Rv. 556875 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Variazione orizzontale delle mansioni - Disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - "ius variandi" del direttore dell'azienda ex art. 3 del regolamento all. ARD 1931 - Limiti.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In considerazione delle esigenze di pubblico interesse attinenti al servizio di trasporto pubblico, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie è regolato da una disciplina speciale, sicché, in tema di inquadramento dei dipendenti trovano applicazione, non già l'art. 2103 cod. civ., bensì le disposizioni del R.D. n. 148/1931 All. A art. 3, che attribuisce al datore di lavoro un amplissimo "ius variandi", con facoltà perciò di trasferire l'agente da un servizio a un altro non soltanto nell'ambito della stessa qualifica o di altra equivalente ma anche quando ciò determini un cambiamento in "peius".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)