Sez. L, Sentenza n. 5812 del 10/03/2010 (Rv. 612906 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente alle mansioni proprie della qualifica per causa di servizio - Art. 12, lett. b), legge n. 830 del 1961 - Pensione privilegiata di invalidità in favore degli autoferrotranvieri - Presupposti - Impossibilità di essere adibito ad altri servizi dell'azienda, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti - Rilevanza - Esclusione - Capacità residua - Attribuzione al lavoratore di mansioni di grado inferiore - Legittimità - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In tema di pensione privilegiata di invalidità per gli autoferrotranvieri, prevista dall'art. 12, lett. b), della legge n. 830 del 1961 in favore dei lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente alle mansioni proprie della qualifica per causa di servizio, è sufficiente l'accertamento dell'invalidità del lavoratore in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione, non occorrendo l'ulteriore requisito dell'impossibilità di essere adibito ad altri servizi dell'azienda, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti; ne consegue che, ove permanga, per il lavoratore divenuto invalido, la possibilità di svolgimento di mansioni residue, questi può rifiutare l'assegnazione di un posto di grado inferiore a quello rivestito, senza per questo perdere il diritto alla pensione privilegiata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Legge 15/02/1961 num. 830 art. 12 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)