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Sez. 3, Sentenza n. 2426 del 06/04/1983 (Rv. 427287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - RIUNIONE FACOLTATIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - RIUNIONE FACOLTATIVA - CONDIZIONI.*

La riunione delle impugnazioni proposte contro sentenze diverse pronunciate tra le stesse parti (nella specie, sentenza non definitiva e sentenza definitiva), ancorché non rientrante nella ipotesi obbligatoria prevista dall'art. 335 cod. proc. civ., può essere facoltativamente disposta, anche in Sede di legittimità, in relazione alla logica e giuridica dipendenza delle statuizioni, disvelanti una cogente ragione di unitarietà sostanziale e processuale della controversia. (Conf 399/79, mass n 396504).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)