Sez. 3, Sentenza n. 2065 del 04/05/1989 (Rv. 462641 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI - RIUNIONE FACOLTATIVA - CONDIZIONI.*
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La riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in Sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia. (Conf 2426/83, mass n 427287; (Conf 724/81, mass n 411194; (Conf 399/79, mass n 396504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)