Sez. 1, Sentenza n. 2428 del 28/09/1973 (Rv. 365819 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - RIFORMA, RISOLUZIONE, RESCISSIONE, CONDIZIONE RISOLUTIVA - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - CONTRATTI SINALLAGMATICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA RISOLUZIONE - CARATTERE COSTITUTIVO - EFFETTI - RITRASFERIMENTO DEL BENE - SOGGEZIONE AD IMPOSTA PROPORZIONALE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - RIFORMA, RISOLUZIONE, RESCISSIONE, CONDIZIONE RISOLUTIVA - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - CONTRATTI SINALLAGMATICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA RISOLUZIONE - CARATTERE COSTITUTIVO - EFFETTI - RITRASFERIMENTO DEL BENE - SOGGEZIONE AD IMPOSTA PROPORZIONALE.*
La pronuncia giudiziale di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ha carattere costitutivo, perche opera la modificazione oggettiva del rapporto obbligatorio, sostituendo all'obbligazione di adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, le quali non possono essere piu eseguite, le obbligazioni di restituzione; dette sentenze pongono in essere, per il fisco, un ritrasferimento del bene immobile oggetto del primitivo trapasso, che deve essere soggetto ad imposta proporzionale, sia in applicazione del combinato disposto degli artt 1 e 121 della tariffa all a alla legge di registro, perche analogo, per la sua intrinseca natura, all'atto di retrocessione, sia in applicazione dell'art 64 della legge anzidetta, dal quale si desume che la risoluzione consensuale di un contratto (che ha lo stesso presupposto ed identici effetti) va soggetta ad imposta proporzionale o graduale, secondo la natura del rapporto (ad eccezione dei due casi indicati nello stesso articolo). (V 841/70, mass n 346194).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 64, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 121, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)