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Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 25/11/1975 (Rv. 378200 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - TERMINE DI UN ANNO PER LE IMPUGNAZIONI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378200-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - TERMINE DI UN ANNO PER LE IMPUGNAZIONI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

Anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, stabilito per le impugnazioni dall'art 327 cod proc civ, rimane sospeso di diritto durante il periodo tra l'uno agosto ed il 15 settembre (art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale). (Conf 4388/74, mass n 373071; 2418/73, mass n 365819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)