Sez. 1, Sentenza n. 380 del 15/02/1967 (Rv. 326283 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - GIUDIZIO DI STATO - MANCATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - CASSAZIONE D'UFFICIO DELLA SENTENZA - RINVIO AL PRIMO GIUDICE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - GIUDIZIO DI STATO - MANCATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - CASSAZIONE D'UFFICIO DELLA SENTENZA - RINVIO AL PRIMO GIUDICE.*
E necessario l'intervento del P. m. in un processo in cui si discuta in via principale di una questione di stato. (nella specie, si era chiesto la declaratoria che ad una determinata persona competeva solamente lo stato di figlia naturale riconosciuta e non quello di legittimata -per subsequens matrimonium-). In difetto di trasmissione degli Atti, nei precedenti gradi del giudizio, al P. m., il cui intervento sia richiesto dalla legge, la Corte di Cassazione deve annullare d'ufficio la sentenza impugnata e rinviare la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio mediante tale intervento. (Conf. 320433 1068-60 contra 326184, 810-65 1-62 2324-61, 2674-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)