Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17664 del 04/09/2015 (Rv. 636543 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Cause in materia di stato delle persone - Intervento obbligatorio del P.M. - Omessa trasmissione degli atti al P.G. nel giudizio di appello - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio della sentenza di appello.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO
Nelle cause relative allo stato delle persone (nella specie, accertamento giudiziale della paternità), la mancata trasmissione degli atti al P.M., il cui intervento è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, n. 3, c.p.c., dà luogo a nullità della sentenza che, se resa nel giudizio di appello, va cassata con rinvio alla corte d'appello affinché, previo coinvolgimento del P.G., proceda alla trattazione e decisione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 71 com. 1, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)