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Sez. 3, Ordinanza n. 16385 del 12/06/2024 (Rv. 671295-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE | Avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Cancellazione volontaria dall'albo - Causa di interruzione del processo - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671295-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE

La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.

Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)