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Sez. L, Sentenza n. 30616 del 28/11/2024 (Rv. 673147-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Avvocato - Cancellazione dall'albo - Effetti - Automatica interruzione del processo - Conseguenze - Nullità di tutte le attività successive - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673147-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata poiché i giudici d'appello, dopo la cancellazione del difensore dall'albo, anziché rilevare l'interruzione automatica del giudizio, avevano disposto una CTU e, all'esito, deciso la controversia, senza consentire il deposito, da parte del nuovo difensore costituitosi dopo la nomina del consulente, di note difensive e controdeduzioni, che avrebbe sanato la nullità verificatasi).

Cod. Proc. Civ. art. 301 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)