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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010 (Rv. 615207 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Domande contro la stessa parte appartenenti alla competenza di giudici diversi - Connessione soggettiva - Deroga alla competenza per valore - Ammissibilità - Deroga alla competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615207-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)