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Sez. 2, Ordinanza n. 29622 del 18/11/2024 (Rv. 673089-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Cause "tra coeredi" - Divisione - Pluralità di domande contro più parti o relative a eredità diverse - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673089-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)