Sez. 1, Sentenza n. 14362 del 19/12/2000 Cc. (dep. 09/04/2001) Rv. 218548 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata - Revoca conseguente a condanna per delitto non colposo commesso dopo la sua concessione nel corso dell'esecuzione - Espressione "nel corso dell'esecuzione" - Significato - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della revoca della liberazione anticipata conseguente a condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla sua concessione, l'espressione "nel corso dell'esecuzione" che figura nell'art. 54, comma 3, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) deve intendersi riferita alla pendenza del rapporto esecutivo, indipendentemente dalla sua temporanea sospensione o dal suo svolgimento in forme alternative alla detenzione. (Fattispecie relativa alla commissione di un tentativo di furto durante il periodo di rinvio dell'esecuzione a norma degli artt. 147 cod. pen. e 684, comma 2, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)