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Sez. 1, Sentenza n. 6479 del 06/11/1986 (Rv. 448641 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - ELETTRODOTTO - IMPOSIZIONE CON SENTENZA - INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO -LIQUIDAZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448641-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - ELETTRODOTTO - IMPOSIZIONE CON SENTENZA - INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO -LIQUIDAZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*

Quando la servitù di elettrodotto venga imposta con sentenza, l'indennità di asservimento, ai sensi dell'art. 123 secondo comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, deve essere liquidata con riferimento ai valori in atto al momento della decisione, che segna la Costituzione della servitù medesima, ma considerando lo stato e le condizioni del fondo alla data della sua occupazione. (V 4356/82, mass n 422327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)