Sez. 1, Sentenza n. 4356 del 30/07/1982 (Rv. 422327 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
La liquidazione dell'indennizzo per imposizione coattiva di servitù di elettrodotto, secondo la previsione dell'art. 123 del R.d. 11 dicembre n. 1775, va effettuata con riferimento ai valori in atto, alla data della pronuncia costitutiva della servitù medesima, in relazione allo stato ed alle condizioni del fondo al momento della occupazione. (V 1231/75, mass n 374683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)