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Sez. 1, Sentenza n. 1241 del 15/06/1965 (Rv. 312378 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - RISARCIMENTO DANNI - FATTO REATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1965-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312378-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - RISARCIMENTO DANNI - FATTO REATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA.*

Ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione per l'Azione civile di risarcimento decorre, in caso di Estinzione del reato per amnistia, dalla data del provvedimento di amnistia e non da quella del fatto. (V. 1302/64, 2958/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)