Sez. 3, Sentenza n. 92 del 07/01/1980 (Rv. 403467 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - AMNISTIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - AMNISTIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
A norma dell'art 2947, terzo comma, cod civ, se il fatto illecito e considerato dalla legge come reato e questo e estinto per amnistia, i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (nella specie, quello biennale, trattandosi di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli) decorrono dalla data di Estinzione del reato, essendo questa avvenuta per causa diversa dalla prescrizione, e non gia dalla data della commissione dell'illecito, anche nel caso che il giudice civile accerti, in seguito, la Mancanza, nello stesso fatto, di ogni estremo di reato. (V 1241/65, mass n 312378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)