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Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 23/09/1996 Ud. (dep. 21/11/1996) Rv. 206148 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Bene giuridico tutelato - Affidamento nella veridicità della informazione contenuta nell'atto secondo il senso comune attribuito alle espressioni utilizzate nel contesto in cui esse si collocano - Ulteriore lesione dell'interesse all'integrità dei mezzi di prova - Esclusione - Determinazione di un ulteriore danno conseguente alla falsa attestazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di falsa dichiarazione della attestazione dello stato di avanzamento dei lavori in un appalto pubblico.
Stato
decisa il 1996-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206148-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dello affidamento che chi prende cognizione dell'atto fa nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto. Non è perciò necessario, perché il falso assuma rilevanza penale, né la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione né il pregiudizio derivante dalla lesione dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione. Deve perciò rispondere di tale reato il responsabile di un consorzio autonomo di porto che attesti falsamente, sottoscrivendo lo stato di avanzamento di lavori inerenti al porto e aggiudicati con la procedura degli appalti pubblici, che sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice lavori in effetti già realizzati in precedenza da altra ditta indipendentemente dall'appalto in essere anche se da tale falsa attestazione non sia derivato in concreto alcun danno patrimoniale per l'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)