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Sez. 6, Sentenza n. 3052 del 07/12/1994 Ud. (dep. 22/03/1995) Rv. 201085 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica | In atto pubblico - Necessità che la falsità sia commessa per procurare a sè o ad altri vantaggio o danno alla pubblica amministrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201085-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica

In materia di falsità ideologica in atto pubblico, a differenza di quanto richiesto per i delitti di falsità in atti privati, sono sufficienti ad integrare la materialità del fatto e la sussistenza del dolo la "immutatio veri" e la consapevolezza della falsa attestazione, non occorrendo che la falsità sia commessa al fine di procurare a sè o ad altri vantaggio o di recare alla pubblica amministrazione un danno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)