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Sez. 1, Sentenza n. 2881 del 15/06/1989 (Rv. 463100 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - DIFFERENZIAZIONE - DENOMINAZIONI GENERICHE O INDICAZIONI DESCRITTIVE - TUTELA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463100-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - DIFFERENZIAZIONE - DENOMINAZIONI GENERICHE O INDICAZIONI DESCRITTIVE - TUTELA - CONDIZIONI.*

In tema di segni distintivi dell'impresa, mentre non sono consentite - per contrasto con il principio di novità della ditta, insito nella disciplina dell'art. 2564 cod. civ., il quale prevede l'Obbligo di differenziare le ditte che possono creare confusione - le denominazioni generiche consistenti in nomi comuni, adottati normalmente per contraddistinguere e qualificare, o direttamente o attraverso i prodotti, la specifica attività svolta dall'impresa che vanti l'esclusiva, costituiscono, invece, idonei elementi di distinzione della ditta le denominazioni generiche o le indicazioni descrittive (nella specie, la parola "laser", presente nelle denominazioni sociali di due società di capitali), che vengano impiegate in senso arbitrario e fantastico, senza alcuna aderenza concettuale con l'attività, o con la tipologia dei beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa, non ponendosi esse in contrasto con il detto principio di novità, ed anzi potendo l'elemento di fantasia rappresentare il cosiddetto "cuore della ditta", e cioè la parte che concentra in sè l'efficacia distintiva della medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2567

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)