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Sez. 1, Sentenza n. 7651 del 28/03/2007 (Rv. 597160 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE | Denominazione sociale - Capacità distintiva e novità - Principi elaborati in tema di marchio - Applicabilità - Fondamento - Parole di uso comune e denominazioni geografiche - Capacità distintiva - Acquisibilità - Affermazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597160-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE

I principi elaborati in ordine alla capacità distintiva e alla novità dei marchi - per i quali esiste una specifica disciplina -, in quanto rispondenti alla "ratio" di assicurare al segno distintivo originalità e, appunto, novità, e perciò la indispensabile attitudine alla sua funzione, sono applicabili, per analogia, in difetto di un'espressa disciplina, anche alla ditta e alla denominazione sociale - beninteso, nei limiti della compatibilità con la specifica disciplina e la funzione di queste -, segni distintivi propri, rispettivamente, dell'imprenditore individuale e delle società. Pertanto, anche in tema di denominazione sociale - ove non siano ravvisabili elementi ostativi -, parole di uso comune e denominazioni geografiche, ovvero aggettivazioni delle stesse, che di per sé non hanno capacità distintiva, possono acquistarla, se combinate fra loro o con parole fantastiche o non di uso comune, come, del pari, possono acquistarla per il semplice fatto che siano diventate notorie come denominazione di una determinata società operante in un determinato territorio ed avente un certo oggetto sociale. Ai fini della rilevanza della confondibilità delle denominazioni sociali, alla stregua dell'art. 2564 cod. civ., inoltre, non devono considerarsi tanto le attività svolte in concreto dalle società che abbiano denominazioni simili, quanto la potenziale concorrenzialità fra di esse, desumibile dall'oggetto sociale, quale espressione dell'ambito complessivo di attività che le società, anche in futuro, potrebbero svolgere nel mercato di riferimento. (Fattispecie nella quale una società richiedeva tutela in base all'anteriorità dell'uso della denominazione "Tranceria ligure" nei confronti di altra, operante nella medesima Regione ed in un settore merceologico similare, che utilizzava la medesima denominazione, poi modificata in "Nuova tranceria ligure"; nell'affermare il principio suindicato, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la ritenuta confondibilità delle denominazioni, anche con la modifica apportata dalla seconda società, con la conseguente inibizione a quest'ultima dell'uso del termine "ligure").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2567, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)