Sez. 1, Sentenza n. 7202 del 05/08/1997 (Rv. 506421 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione illegittima senza possibilità di restituzione del bene - Risarcimento del danno - Applicabilità dei criteri di cui all'art. terzo comma 65 legge n. 662 del 1996 - Edilizia popolare ed economica - Criteri di risarcimento di cui all'art. 1 comma sessantacinquesimo legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
L'art. 3 comma sessantacinquesimo legge n. 662 del 1996 (che ha aggiunto il comma settimo bis all'art. 5 bis legge n. 359 del 1992) deve ritenersi applicabile indistintamente a tutte le occupazioni illegittime che non consentano la restituzione dell'immobile, comprese quelle relative ad opere di edilizia popolare ed economica, dovendosi escludere che per esse l'art. 3 legge n. 458 del 1988 preveda una disciplina particolare, posto che detta norma si limita a prevedere il risarcimento del danno per il proprietario delle aree illegittimamente occupata, senza indicare le modalità per la liquidazione dello stesso, modalità che, perciò, ben possono essere fissate da una legge successiva con criteri diversi da quello del valore venale del suolo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)