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Sez. 1, Sentenza n. 3926 del 21/04/1999 (Rv. 525562 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione - Esecuzione di opere di edilizia popolare ed economica - Occupazione illegittima - Criteri ex art. 3 comma sessantacinquesimo legge 662 del 1996 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525562-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

I criteri di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 662 del 1996, che ha aggiunto un comma settimo bis all'art. 5 bis legge 359 del 1992, commisurando il risarcimento all'indennità di esproprio, con esclusione della riduzione del 40 per cento e ulteriore aumento del 10 per cento, è applicabile anche alle ipotesi di occupazione illegittima per l'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare, in relazione alla quale l'art. 3 della legge 458 del 1988 si è limitato a prevedere l'obbligo del risarcimento del danno, senza tuttavia affatto indicare quali debbano essere le modalità per la liquidazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)