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Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 13/05/1969 (Rv. 340608 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE - IRRILEVANZA - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340608-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE - IRRILEVANZA - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE - CONDIZIONI.*

Il ricorso per Cassazione deve essere depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, altrimenti deve essere dichiarato improcedibile anche se il resistente non abbia sollevato nel controricorso la relativa eccezione. In tal caso il resistente, che abbia regolarmente notificato e depositato il controricorso, ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa e la liquidazione dei relativi onorari. (V.4008-68, massima n.337595 3700-68, massima n.337010 2159-68, massima n.334336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)