Sez. 1 - , Sentenza n. 23426 del 17/11/2016 (Rv. 642657 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Obbligazione contributiva - Quota gravante sul lavoratore - Credito relativo verso il datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Natura retributiva - Conseguenza - Ammissione al passivo con il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 1 c.c.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO
Il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 1, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 3, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)