((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'))
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per la istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto che si versa in stato di necessita' per urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformita' a quanto stabiliscono gli articoli seguenti.
2. L'assicurazione obbligatoria per la maternita', di cui al citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita' regolata dal presente decreto.
Art. 2
1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidita' o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidita'.
2. L'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita' ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.
3. Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45, comma 2° e 3°, del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
Art. 3
1. Le assicurazioni per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialita' e la natalita', salvo la esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta l'eta' di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
2. Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e la natalita', in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
3. Sono altresi' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialita' e la natalita', con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.
4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
Art. 4
1. Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' i cittadini stranieri ed i cittadini italiani di razza non ariana; tale esclusione non si estende ai cittadini stranieri di razza ariana, quando il paese al quale appartengono abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocita'.
2. Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita':
1° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purche' ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per-la nuzialita' e la natalita';
2° i dipendenti degli Enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del Ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purche' per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento piu' favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta.
Art. 5
1. Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito da n. 1 dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e' elevato da L. 800 a L. 1500.
2. Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite e' superato dopo l'inizio dell'assicurazione.
3. Sono altresi' soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria.10
Art. 6
1. I contributi per le assicurazioni base per la invalidita', vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.
2. I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua, opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.
3. Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.
4. Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, puo' stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresi' i periodi medi di attivita' lavorativa.13
Art. 7
1. Per particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia possono essere stabilite, con Regio decreto, da emanarsi con le norme di cui all'art. 3. n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i contributi suppletivi all'uopo necessari.
Art. 8
1. Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura, di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:
a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la pensione di vecchiaia;
b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennita' ai super stiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidita' e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.13
Art. 9
1. L'assicurato ha diritto alla pensione:
1) al compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per gli uomini, ovvero
1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero
1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;
2) a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.
2. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.
3. I limiti di eta' di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.
4. Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.1326a
Art. 10
1. Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.24
2. La pensione di invalidita' e' soppressa quando la capacita' di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.
3. Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R. decreto-legge 4 ottobre 1933-XIII, n. 1827.
4. La pensione di invalidita' non e' attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e' ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalita' da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
6. Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidita' e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualita' di pensionato di invalidita'. In caso di omissione, il lavoratore e' tenuto a versare allo Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza".
8. I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.27
Art. 11
1. L'importo minimo di contribuzione di cui ai nn. 1 e 2 lettera b) dell'art. 9 e' stabilito nella misura seguente:
Art. 12
1. L'ammontare della pensione annua e determinato:
a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.
La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.20 Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sara' maggiorata come segue:
1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di eta', e' della seguente misura:
1) per un anno........................ 3 per cento
2) per due anni....................... 6 " "
per tre anni....................... 10 " "
per quattro anni................... 15 " "
per cinque anni.................... 22 " "
Per gli anni di differimento successivi al 600 anno di eta', la percentuale di maggiorazione e' quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed e' applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);
2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di eta', e' della seguente misura:
1) per un anno........................ 6 per cento
2) per due anni....................... 13 " "
3) per tre anni....................... 21 " "
4) per quattro anni................... 30 " "
5) per cinque anni.................... 40 " "
La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.13
Art. 13
1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
2. Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
3. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.
4. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
5. Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.25
6. Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
7. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
8. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'.
9. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
10. Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.28