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Sez. L, Sentenza n. 8641 del 24/08/1990 (Rv. 469024 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DEL PATTO E NON ALLE PARTICOLARI CAPACITÀ DEL LAVORATORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469024-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DEL PATTO E NON ALLE PARTICOLARI CAPACITÀ DEL LAVORATORE - NECESSITÀ.*

La validità di un patto di non concorrenza, quale disciplinato dall'art. 2125 cod. civ., essendo subordinata al fatto che lo stesso risulti circoscritto da limiti di tempo, di oggetto e di luogo tale da consentire al lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un margine di attività, non coperta dal vincolo, idonea ad assicurargli un guadagno adeguato alle sue esigenze personali e familiari, va stabilità con riferimento allo specifico contenuto del patto medesimo e non già alle particolari capacità del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)