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Sez. L, Sentenza n. 6976 del 21/06/1995 (Rv. 492967 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Clausola inserita in un contratto di agenzia - Limiti di luogo - Estensibilità a tutto il territorio nazionale - Condizione - Disciplina ex decreto legislativo n. 303 del 1991 di attuazione della direttiva comunitaria n. 653 del 1986 - Applicabilità ai contratti conclusi entro il 5 ottobre 1991 - Decorrenza ex art. 6 stesso decreto.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492967-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE

Nel patto di non concorrenza contenuto in un contratto di agenzia, i limiti di luogo, previsti dall'art. 2596 cod. civ. quali presupposti di validità del patto di non concorrenza in generale, in alternativa con il limite relativo all'attività, possono essere estesi a tutto il territorio nazionale qualora l'attività del preponente sia di rilievo nazionale, mentre la diversa disciplina contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, di attuazione della direttiva comunitaria n. 653 del 18 dicembre 1986, trova applicazione anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (e cioè conclusi entro il 5 ottobre 1991) ma solo a far tempo dall'1 gennaio 1994, secondo quanto disposto dall'art. 6 dello stesso decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)