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Sez. 1, Sentenza n. 2556 del 14/11/1985 Ud. (dep. 28/03/1986) Rv. 172275 - 01

STUPEFACENTI - PRODUZIONE DI STUPEFACENTI - CONFIGURABILITÀ - REATO DI PERICOLO.*
Stato
decisa il 1985-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172275-01

STUPEFACENTI - PRODUZIONE DI STUPEFACENTI - CONFIGURABILITÀ - REATO DI PERICOLO.*

Il reato di produzione di sostanze stupefacenti si configura quando nelle tabelle indicate dall'art. 12 della relativa legge è inclusa la specie vegetale da cui la sostanza psicotropa deriva, sempre che essa sia potenzialmente idonea a produrla a causa delle sue caratteristiche di struttura e morfologiche, a nulla rilevando, in tale ipotesi, se per fattori contingenti, geografico-ambientale- temporale o di diversa natura, la sostanza ricavata dalla specie vegetale non abbia raggiunto gli effetti propri della droga. Ne consegue che si è in presenza di un reato di pericolo, per cui l'ipotesi criminosa di produzione di "cannabis indica" si verifica tutte le volte in cui la specie vegetale ottenuta possa identificarsi come tale per le sue intrinseche connotazioni, indipendentemente dalla sua utilizzabilità in concreto come droga, a causa degli ostacoli di ambientazione o di idonea coltivazione delle piante.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)