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Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 28/05/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174480 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - REATO DI PERICOLO - INIDONEITÀ DELLA SOSTANZA DERIVATA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174480-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - REATO DI PERICOLO - INIDONEITÀ DELLA SOSTANZA DERIVATA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*

In caso di coltivazione di piante da stupefacenti è irrilevante, trattandosi di reato di pericolo, che la sostanza derivata da tali piante non abbia raggiunto, per ostacoli di ambientazione o di idonea coltura, gli effetti propri della droga, purché le piante stesse siano della specie vegetale alla quale fanno riferimento gli artt. 12 e 26 legge 22 dicembre 1975 n. 685 e possiedano, quindi, le caratteristiche morfologiche e di struttura che le rendano potenzialmente idonee al ricavo da esse di sostanze stupefacenti o psicotrope. (V mass n 172344; (V mass n 172275).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 12 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)