Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 28/05/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174480 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - REATO DI PERICOLO - INIDONEITÀ DELLA SOSTANZA DERIVATA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - REATO DI PERICOLO - INIDONEITÀ DELLA SOSTANZA DERIVATA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*
In caso di coltivazione di piante da stupefacenti è irrilevante, trattandosi di reato di pericolo, che la sostanza derivata da tali piante non abbia raggiunto, per ostacoli di ambientazione o di idonea coltura, gli effetti propri della droga, purché le piante stesse siano della specie vegetale alla quale fanno riferimento gli artt. 12 e 26 legge 22 dicembre 1975 n. 685 e possiedano, quindi, le caratteristiche morfologiche e di struttura che le rendano potenzialmente idonee al ricavo da esse di sostanze stupefacenti o psicotrope. (V mass n 172344; (V mass n 172275).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 12 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)