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Sez. L, Sentenza n. 818 del 06/02/1990 (Rv. 465167 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - DECESSO - ACCERTATA DIPENDENZA DALLE CONDIZIONI E DAGLI HANDICAP CONSIDERATI DALLA LEGGE N. 482 DEL 1968 AI FINI DELL'ASSUNZIONE - NULLITÀ - MANCATO PREVIO RICORSO DEL LAVORATORE AL COLLEGIO MEDICO CIRCA LA COMPATIBILITÀ DEL SUO STATO FISICO CON LE MANSIONI AFFIDATEGLI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465167-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - DECESSO - ACCERTATA DIPENDENZA DALLE CONDIZIONI E DAGLI HANDICAP CONSIDERATI DALLA LEGGE N. 482 DEL 1968 AI FINI DELL'ASSUNZIONE - NULLITÀ - MANCATO PREVIO RICORSO DEL LAVORATORE AL COLLEGIO MEDICO CIRCA LA COMPATIBILITÀ DEL SUO STATO FISICO CON LE MANSIONI AFFIDATEGLI - IRRILEVANZA.*

Le Disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482 non ostano a che nel rapporto di lavoro subordinato di un invalido assunto ai sensi della stessa legge sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano nel senso d'imporre che la prova - la quale, sempreché sia seriamente valutabile, non deve necessariamente protrarsi per tutta la durata prevista - sia condotta con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato predetto, con la conseguente nullità del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che il lavoratore (gravato del relativo Onere probatorio) dimostri essere stato determinato, o comunque influenzato, dalle condizioni e dagli handicap cui l'indicata legge ricollega l'Obbligo di assunzione. Nè la dimostrazione di tale nullità può ritenersi preclusa per il fatto che il lavoratore non abbia fatto ricorso al collegio medico di cui all'art. 20 della legge circa la compatibilità del suo stato fisico con le mansioni affidategli, attesa la non obbligatorietà dell'esperimento di tale mezzo di tutela, che è liberamente utilizzabile dall'invalido, senza conseguenza alcuna in caso contrario. (V 9134/87, mass n 456374).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)