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Sez. 1, Sentenza n. 45160 del 27/10/2004 Ud. (dep. 22/11/2004) Rv. 229814 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - appello - limiti - per il pubblico ministero | Contestazione di fatto come rapina propria e condanna per rapina impropria - Configurabilità di sentenza che modifica il titolo del reato - Sussistenza - Appellabilità della decisione.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229814-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - appello - limiti - per il pubblico ministero

Le figure criminose previste, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 628 cod. pen. (rapina propria e impropria) individuano due distinte, autonome ipotesi di reato, in quanto, pur avendo entrambe ad oggetto la medesima condotta volta all'impossessamento della cosa mobile altrui, l'elemento psicologico si atteggia in modo differente giacché, mentre nella rapina propria la violenza o la minaccia hanno lo scopo di coartare la volontà della persona offesa, che viene spossessata del bene, in quella impropria esse vengono esercitate per scoraggiare la reazione della persona offesa che ne ha già subito lo spossessamento. Ne consegue che, una volta contestato all'imputato il reato di rapina propria, la sentenza che ritenga ricorrere, all'esito del giudizio abbreviato, quello di rapina impropria si configura come modificativa del titolo del reato e, come tale, è legittimamente appellabile dal P.M. a norma dell'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)