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Sez. 5, Sentenza n. 21176 del 05/04/2006 Ud. (dep. 20/06/2006) Rv. 233989 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di condanna che dispone il mutamento del titolo del reato - Appellabilità - Limiti - - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233989-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO

In tema di impugnazioni, l'inappellabilità, da parte del P.M., della sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, prevista dal comma terzo dell'art. 443 cod. proc. pen., costituisce una eccezione alla regola generale della appellabilità, fissata dall'art. 593 cod. proc. pen. e fatta rivivere nella seconda parte del comma citato, in relazione alla ipotesi della sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato. In tale caso, pertanto, il potere di impugnazione del P.M. può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non è limitato alla avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato. (Fattispecie nella quale, proposto dal P.G. ricorso diretto per cassazione circa il trattamento sanzionatorio applicato in conseguenza della modificazione del titolo del reato, all'esito di giudizio abbreviato, la S.C. ha ritenuto che la sentenza fosse appellabile e ha qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 569 comma terzo cod. proc. pen., essendo stati dedotti vizi di motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)