Sez. 1, Sentenza n. 2835 del 06/11/1979 Cc. (dep. 24/01/1980) Rv. 144077 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR N 413 DEL 1978 - INDULTO IN MISURA RIDOTTA - PRECEDENTI PENALI - CONDANNA CUI DOVREBBE APPLICARSI IL BENEFICIO - VALUTABILITA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR N 413 DEL 1978 - INDULTO IN MISURA RIDOTTA - PRECEDENTI PENALI - CONDANNA CUI DOVREBBE APPLICARSI IL BENEFICIO - VALUTABILITA.*
Tra i precedenti penali ostativi alla concessione dell'indulto nella misura massima deve ricomprendersi anche la condanna da prendere in esame per l'applicazione del beneficio; infatti, se il legislatore avesse voluto escluderla, lo avrebbe dovuto espressamente indicare nella stessa disposizione art 6 DPR n 413 del 1978 laddove non solo non e stata prevista detta esclusione, ma si e fatto espresso riferimento ad un criterio temporale (condanne riportate con una o piu sentenze nei cinque anni precedenti il 5 agosto 1978, data di entrata in vigore del decreto di clemenza) che, lungi dall'escluderla, la comprende.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 4 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)