Sez. 6, Sentenza n. 779 del 21/04/1982 Cc. (dep. 15/06/1982) Rv. 154257 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 413 DEL 1978 - PRECEDENTI PENALI - CONDANNA CUI DOVREBBE APPLICARSI IL BENEFICIO - VALUTABILITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 413 DEL 1978 - PRECEDENTI PENALI - CONDANNA CUI DOVREBBE APPLICARSI IL BENEFICIO - VALUTABILITÀ.*
Ai fini della applicazione dell'indulto 413/78 nella valutazione dei precedenti penali ostativi alla concessione dello stesso nella misura massima, deve tenersi conto anche della condanna irrevocabile rispetto alla quale viene richiesto il beneficio, giacché il criterio temporale adottato dal legislatore non legittima alcuna esclusione. (Conf mass n 144077; (Conf mass n 151933).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 4 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)