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Sez. 1, Sentenza n. 25511 del 16/12/2010 (Rv. 615783 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite - Criteri di determinazione - Durata del matrimonio - Natura esclusiva del criterio - Esclusione - Criteri correttivi ex art. 5 legge 898 del 1970 - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615783-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In tema di assegno di divorzio, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base della durata dei matrimoni, anche mediante altri elementi da utilizzare come eventuali correttivi del criterio temporale, tratti dall'art. 5 legge n. 898 del 1970 quali le condizioni economiche degli ex coniugi e l'entità dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, mentre nessun rilievo deve avere, a tal fine, la proporzione esistente, all'epoca della sua determinazione, fra assegno di divorzio e redditi del soggetto obbligato a corrisponderlo.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)