Sez. 1, Sentenza n. 8477 del 03/09/1997 (Rv. 507524 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Criteri di ripartizione - Della durata del vincolo giuridico matrimoniale - Portata - Natura esclusiva - Esclusione - Fondamento - Utilizzazione di altri criteri di adattamento al caso concreto - Ammissibilità - Considerazione dello scarto fra matrimonio ed effettiva convivenza - Rilevanza - Condizioni - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
Il criterio della durata del matrimonio, pur costituendo il parametro legale previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) per la determinazione della quota di pensione spettante all'ex coniuge, per il che - conseguentemente - devesi, in primo luogo, fare riferimento ad esso e non a quello delle possibili convivenze di fatto, ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, non esclude certamente - nella mancanza, nella norma, di qualsiasi espresso richiamo al "rapporto matrimoniale" operato invece dal successivo art. 12 bis, comma secondo in tema di ripartizione dell'indennità di fine rapporto - la possibilità di utilizzare, ove congrui, ulteriori elementi di adattamento alle peculiarità del caso concreto. Da ciò consegue che deve ritenersi possibile discostarsi da un rigido criterio basato unicamente sulla durata del matrimonio - comprendente, in quanto tale, anche il periodo successivo alla separazione fino alla sentenza di divorzio - allorché sia notevole lo scarto fra matrimonio e convivenza effettiva, ed a tale scarto corrisponda una concomitante convivenza "more uxorio" della nuova coppia.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)