Sez. 1, Sentenza n. 200 del 27/01/1971 (Rv. 349605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - CONTENUTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - CONTENUTO.*
In Sede di rinvio le parti conservano la posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata e non possono dedurre nuove prove, se queste non risultano necessarie a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione. Al giudice di rinvio spetta il riesame dei fatti nella stessa pienezza di poteri che aveva il giudice la cui sentenza sia stata cassata, poteri che comprendono la valutazione discrezionale della influenza e pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)