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Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 02/08/1973 (Rv. 365499 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365499-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel giudizio di rinvio le parti non possono dedurre nuovi mezzi di prova, salvo che questi risultino necessari in conseguenza della pronunzia della Corte di Cassazione. (Conf 200/71, mass n 349605)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)