Sez. 5, Sentenza n. 14289 del 26/09/2003 (Rv. 567161 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Contestazione sul decorso dell'effetto prescrittivo - Prova dell'interruzione - Soggetto onerato - Oggetto della prova in caso di poste contabili distinte.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Il principio secondo il quale, in caso di contestazione sul maturarsi della prescrizione, è onere del creditore fornire la prova dell'interruzione del relativo termine, si applica, a più forte ragione, nel caso in cui il credito di cui si chieda il pagamento - e di cui venga eccepita la prescrizione dal debitore - abbia ad oggetto una serie di poste contabili distinte, dovendo, in tale ipotesi, il creditore, in caso di contestazione, provare l'effetto interruttivo con riferimento alle singole poste, previa dimostrazione che gli atti relativi si riferiscono proprio a quelle poste e non ad altre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)