Sez. 5, Sentenza n. 3827 del 18/02/2010 (Rv. 611721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Richiesta di rimborso dell'IVA in eccedenza - Disconoscimento da parte dell'Ufficio di alcune poste - Impugnazione dell'avviso di rettifica - Effetto interruttivo della prescrizione - Limiti - Riferimento alle sole poste contestate - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'eccedenza dell'IVA, così come prevista dall'art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, l'impugnazione in sede giurisdizionale delle sole "poste" (considerate nell'"eccedenza" complessiva chiesta dal contribuente) disconosciute dall'Ufficio non produce gli effetti di cui agli artt. 2944 e 2945 cod. civ. sulle poste non contestate e, quindi, non interrompe nè sospende il decorso, per queste ultime, del termine di prescrizione decennale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, avendo una società presentato ricorso avverso un avviso di rettifica che riduceva il credito IVA richiesto a rimborso, ed essendo stato tale ricorso accolto, l'effetto interruttivo della domanda giudiziale si fosse verificato solo sulla parte del credito in contestazione e non su quella incontestata).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)