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Sez. L, Sentenza n. 1072 del 09/02/1985 (Rv. 439205 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDI DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - REVOCA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439205-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDI DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - REVOCA - LIMITI.*

La proposta - salvo che essa sia irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 cod. civ. - può essere dal proponente revocata senza bisogno di alcuna motivazione o giustificazione e senza dover attendere che sia trascorso il termine ordinariamente necessario, secondo la natura dell'affare o gli Usi, perché gli pervenga l'accettazione della controparte, in quanto tale termine, previsto dal secondo comma dell'art. 1326 cod. civ., non concerne l'istituto della revoca ma il diverso istituto della caducazione automatica (senza cioè bisogno di alcuna revoca) della proposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)