Sez. L, Sentenza n. 1894 del 21/02/1987 (Rv. 451210 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - FORMA - DECISIONE DELL'ORGANO COMPETENTE DELLA PERSONA GIURIDICA PARTE CONTRAENTE O FORMALE DELIBERA DI ACCETTARE LA PROPOSTA - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DA PARTE DELLO ORGANO ESECUTIVO MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO AZIENDALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UN CONSORZIO DI TRASPORTI PUBBLICI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - FORMA - DECISIONE DELL'ORGANO COMPETENTE DELLA PERSONA GIURIDICA PARTE CONTRAENTE O FORMALE DELIBERA DI ACCETTARE LA PROPOSTA - IDONEITÀ - ESCLUSIONE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DA PARTE DELLO ORGANO ESECUTIVO MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO AZIENDALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UN CONSORZIO DI TRASPORTI PUBBLICI.*
Quando uno dei soggetti contraenti è una persona giuridica, non è sufficiente che l'organo competente abbia stabilito di accettare la proposta e neppure che tale intento si sia concretato in una formale delibera, perché questa è un atto interno, revocabile ad nutum; è invece necessario che la volontà negoziale così formatasi sia manifestata dall'organo esecutivo, munito del potere di rappresentanza dell'ente, nei confronti dello altro contraente. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto efficace e vincolante un accordo aziendale che il consiglio di amministrazione di un consorzio di trasporti pubblici aveva approvato, senza accertare l'anteriorità della comunicazione alle rappresentanze sindacali di tale delibera di accettazione della proposta contrattuale). (V 1072/85, mass n 439205; (V 6891/83, mass n 431554; (V 4489/81, mass n 415201).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)