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Sez. 3, Sentenza n. 3274 del 22/10/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215348 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | I.V.A. - Evasione dall'imposta sul valore aggiunto - Art. 70 D.P.R. 633 del 1972 - Depenalizzazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215348-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n. 562, il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione non è depenalizzato, poiché la depenalizzazione dei delitti finanziari puniti con la sola multa, introdotta dall'art. 2 della legge 562 del 1993, non si applica qualora siffatti delitti, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, congiunta o alternativa rispetto a quella pecuniaria, e l'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 effettua il rinvio all'intero titolo VII del Testo Unico sulla legge doganale, cioè anche all'art. 295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando doganale in presenza delle quali alla pena della multa è aggiunta quella della reclusione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)