Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 02/06/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211680 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | I.V.A. - Evasione dall'imposta sul valore aggiunto - Art. 70 D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633 - Depenalizzazione - Esclusione - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
la violazione prevista dall'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle importazioni costituisce un reato autonomo che concorre con quello di contrabbando ed al quale si applicano le sanzioni previste dalla legge doganale relativamente ai diritti di confine. Il rinvio contenuto nella norma in questione, per quanto riguarda le sanzioni, alle leggi doganali relative ai diritti di confine investe tutte le disposizioni, compresa quella secondo la quale per il contrabbando aggravato, ed ora anche per quello in quantità superiore ai 15 kg., si applica, in aggiunta alla pena pecuniaria, quella detentiva. Da ciò deriva che anche dopo la modifica dell'art. 39 della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotta con l'art. 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 562, l'evasione dell'I.V.A. all'importazione non può essere considerata depenalizzata, essendo punibile con pena detentiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)