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Sez. T, Sentenza n. 1636 del 25/01/2026 (Rv. 677735-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Redditi prodotti all’estero - Imposte pagate all’estero - Detraibilità - Credito d’imposta - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677735-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

In tema di imposte dirette, nel regime dell'art. 165 del TUIR, le imposte pagate in uno Stato straniero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione in quanto relative a redditi prodotti fuori dal territorio nazionale concorrenti alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, con il limite alla detrazione pari al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma citata, così che il correlativo credito d'imposta, ai fini sia dell'IRPEF che dell'IRES, può essere riconosciuto solo nel caso di sussistenza cumulativa di tre condizioni: a) conseguimento di un reddito prodotto all'estero; b) concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo; c) pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 11, Legge 05/11/1990 num. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)