Sez. 5, Sentenza n. 7355 del 11/05/2012 (Rv. 622895 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Imposte pagate all'estero su redditi ivi prodotti da residenti italiani - Detraibilità - Dal reddito complessivo imponibile in Italia - Limiti - Rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma - Fattispecie relativa ad applicazione della Convenzione tra Italia e Portogallo contro le doppie imposizioni, relativamente ad imposta versata all'estero sull'ammontare complessivo di cedole incassate su titoli portoghesi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI
In tema di redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia, nel regime dell'art. 165 del T.U.I.R., le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione in quanto afferenti a redditi prodotti all'estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, e la detrazione non può mai superare il rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma, escludendosi in tal modo una detraibilità dell'imposta pagata all'estero in relazione a redditi esteri che solo in parte concorrono a formare il reddito complessivo. (Nella specie, ove veniva in applicazione la Convenzione tra Italia e Portogallo contro le doppie imposizioni, resa esecutiva con legge n. 562 del 1982- che prevede che l'ammontare della detrazione dell'imposta sui redditi pagata in Portogallo non può eccedere la quota di imposta attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo-, la contribuente pretendeva, quale credito di imposta, l'imposta versata all'estero sull'ammontare complessivo delle cedole incassate su titoli portoghesi senza tener conto che gli stessi erano stati posseduti solo per alcuni mesi e che quindi i relativi interessi rilevavano ai fini fiscali in Italia solo per la parte maturata nel periodo di possesso, e che quindi solo entro tali limiti poteva operare la detrazione; la S.C., nel respingere il ricorso della contribuente, ha affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Legge 10/07/1982 num. 562 art. 22 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)