Sez. 1, Sentenza n. 24359 del 15/11/2006 (Rv. 593071 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Pregiudizio derivante dal perdurare del fatto lesivo oggetto di controversia nella causa antecedente, durata irragionevolmente - Esclusione - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno risarcibile nel caso di violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione con la quale la corte territoriale aveva escluso la prova del danno patrimoniale, in quanto tutti i pregiudizi economici allegati dal ricorrente andavano ricondotti non al processo presupposto, relativo a opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento successivamente revocata, bensì al procedimento di fallimento cui egli era stato illegittimamente assoggettato).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)