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Sez. 1, Sentenza n. 23322 del 17/11/2005 (Rv. 584232 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Pregiudizio derivante dal perdurare del fatto lesivo oggetto di controversia nella causa antecedente, durata irragionevolmente - Esclusione - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584232-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno risarcibile nel caso di violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole. (Nella specie, il ricorrente, nel lamentare l'eccessiva durata di un giudizio di divisione ereditaria, aveva allegato come fonte di danno patrimoniale la indisponibilità, per tutto il corso della causa, di beni immobili caduti in successione e da lui rivendicati).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)